131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 50 Compiti

Il Comune politico adempie compiti di portata locale e regionale, sempre che non competano ad altri enti, e i compiti che il Cantone gli ha delegato.

Art. 50 Aufgaben

Die Einwohnergemeinden erfüllen lokale und regionale Aufgaben, soweit nicht andere Organisationen zuständig sind, und Aufgaben, die ihnen vom Kanton übertragen worden sind.

 

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