131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 31 Ammissibilità

Il Gran Consiglio dichiara non valida l’iniziativa che non adempia le condizioni di forma, sia manifestamente contraria al diritto o sia inattuabile.

Art. 31 Zulässigkeit

Der Kantonsrat erklärt eine Volksinitiative für ungültig, wenn sie den Formvorschriften widerspricht, offensichtlich rechtswidrig oder undurchführbar ist.

 

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