131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 20 Attuazione dei diritti fondamentali

1 I diritti fondamentali hanno valenza nell’intero ordinamento giuridico.

2 Chi esercita i propri diritti fondamentali deve rispettare i diritti fondamentali altrui.

3 Per quanto vi si prestino per loro natura, i diritti fondamentali vincolano anche i privati nei loro rapporti reciproci.

Art. 20 Verwirklichung der Grundrechte

1 Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen.

2 Wer Grundrechte ausübt, muss die Grundrechte anderer beachten.

3 Soweit sie ihrem Wesen nach dazu geeignet sind, verpflichten Grundrechte Privatpersonen untereinander.

 

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