131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 113 Organizzazione del tempo libero

Il Cantone e i Comuni sostengono l’organizzazione razionale del tempo libero, le attività giovanili e la pratica dello sport.

Art. 113 Freizeitgestaltung

Kanton und Gemeinden unterstützen die sinnvolle Freizeitgestaltung, die Jugendarbeit und den Sport.

 

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