131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 92

1 Un atto del Gran Consiglio la cui entrata in vigore non possa essere ritardata può, per decisione presa a maggioranza dei deputati, essere dichiarato urgente e messo immediatamente in vigore. La sua durata di validità dev’essere limitata.

2 Se un tale atto sottostà obbligatoriamente a referendum o se il referendum è stato chiesto, l’atto di cui si tratta decade un anno dopo essere stato adottato dal Gran Consiglio se entro tale termine non è stato accettato dal Popolo.

Art. 92

1 Erlasse des Grossen Rates, deren Inkrafttreten keinen Aufschub duldet, können von der Mehrheit seiner Mitglieder dringlich erklärt und sofort in Kraft gesetzt werden. Sie sind zu befristen.

2 Unterliegt ein solcher Erlass der obligatorischen Volksabstimmung oder wird diese verlangt, so tritt der Erlass ein Jahr nach Annahme durch den Grossen Rat ausser Kraft, wenn er nicht innerhalb dieser Frist vom Volk angenommen worden ist.

 

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