131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 9

1 Tutti gli esseri umani sono uguali dinanzi alla legge. Nessuno deve subire discriminazioni.

2 Donna e uomo hanno pari diritti. Hanno diritto in particolare a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Lo Stato e i Comuni provvedono all’uguaglianza di diritto e di fatto, segnatamente nell’ambito della famiglia, della formazione e del lavoro e, per quanto possibile, riguardo all’accesso alla funzione pubblica.

3 Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per compensare le disparità che colpiscono i disabili e per favorire la loro autonomia e la loro integrazione economica e sociale.

Art. 9

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf diskriminiert werden.

2 Frau und Mann sind gleichberechtigt. Sie haben insbesondere Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Staat und Gemeinden achten auf ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, namentlich in Familie, Ausbildung, Arbeit und soweit möglich beim Zugang zu öffentlichen Ämtern.

3 Staat und Gemeinden sehen Massnahmen vor zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten und zur Förderung ihrer Unabhängigkeit sowie ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Integration.

 

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