131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 88

1 Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.

2 I membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e i prefetti rendono pubblici tutti i legami particolari che hanno con interessi privati o pubblici.

Art. 88

1 Die Behörden informieren die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit.

2 Die Mitglieder des Grossen Rates und des Staatsrats sowie die Oberamtspersonen legen alle ihre privaten und öffentlichen Interessenbindungen offen.

 

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