131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 86

1 Possono essere membri delle autorità le persone domiciliate nel Cantone che hanno la cittadinanza attiva in materia cantonale.

2 La legge può permettere che abbiano accesso alle funzioni dell’ordine giudiziario anche gli stranieri, se domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni e titolari di un permesso di domicilio.

Art. 86

1 Den Behörden können in kantonalen Angelegenheiten Stimmberechtigte angehören, die im Kanton Wohnsitz haben.

2 Das Gesetz kann niederlassungsberechtigten Ausländerinnen und Ausländern, die seit mindestens fünf Jahren im Kanton Wohnsitz haben, die Ausübung eines richterlichen Amts erlauben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.