131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 72

Lo Stato e i Comuni provvedono a un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e a un’occupazione razionale del territorio.

Art. 72

Staat und Gemeinden achten auf eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens und eine geordnete Besiedlung des Landes.

 

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