131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 70

Lo Stato promuove l’aiuto umanitario, la cooperazione allo sviluppo e il commercio equo. Favorisce gli scambi tra i popoli.

Art. 70

Der Staat fördert die humanitäre Hilfe, die Entwicklungszusammenarbeit und den gerechten Handel sowie den Austausch zwischen den Völkern.

 

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