131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 63

1 Lo Stato e i Comuni prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili o affette da dipendenza.

2 Lo sviluppo armonioso di tali persone dev’essere sostenuto e favorita la loro integrazione sociale.

Art. 63

1 Staat und Gemeinden schenken verletzlichen oder abhängigen Personen besondere Aufmerksamkeit.

2 Ihre ausgewogene Entwicklung ist zu unterstützen und ihre soziale Integration zu fördern.

 

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