131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 60

1 Lo Stato attua un sistema di prestazioni in favore di ogni figlio.

2 Esso accorda prestazioni complementari per i figli in tenera età delle famiglie che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti.

3 In collaborazione con i Comuni e i privati, lo Stato organizza strutture di accoglienza, dalla prima infanzia fino all’inizio della scuola
dell’obbligo, e può approntare strutture di accoglienza parascolastiche. Queste prestazioni devono essere finanziariamente accessibili a tutti.

Art. 60

1 Der Staat sieht eine Zulagenordnung vor, die jedem Kind Leistungen ausrichtet.

2 Er richtet Familien mit Kleinkindern ergänzende Leistungen aus, sofern ihre finanziellen Verhältnisse es erfordern.

3 Der Staat bietet in Zusammenarbeit mit Gemeinden und Privaten Betreuungsmöglichkeiten für nichtschulpflichtige Kinder an und kann Betreuungsmöglichkeiten für Schulkinder einrichten. Diese müssen für alle finanziell tragbar sein.

 

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