131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 58

Lo Stato e i Comuni possono istituire monopoli ove l’interesse pubblico lo esiga. Sono fatte salve le regalìe cantonali.

Art. 58

Staat und Gemeinden können Monopole errichten, sofern ein öffentliches Interesse dies erfordert. Kantonale Regale bleiben vorbehalten.

 

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