131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 56

1 Lo Stato e i Comuni provvedono affinché ogni persona possa trovare un’abitazione adeguata.

2 Lo Stato promuove l’aiuto all’alloggio, la costruzione di abitazioni e l’accesso alla proprietà dell’abitazione.

Art. 56

1 Staat und Gemeinden sorgen dafür, dass jede Person angemessen wohnen kann.

2 Der Staat fördert die Wohnhilfe, den Wohnbau und den Zugang zu Wohneigentum.

 

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