131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 41

L’iniziativa popolare può avere per oggetto:

a.
la revisione parziale o totale della Costituzione;
b.
l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge.

Art. 41

Gegenstand einer Volksinitiative können sein:

a.
Teil- oder Totalrevision der Verfassung;
b.
Erlass, Änderung oder Aufhebung eines Gesetzes.
 

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