131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 25

Il diritto di petizione è garantito. L’autorità interpellata dà una risposta motivata.

Art. 25

Das Petitionsrecht ist gewährleistet. Die angesprochene Behörde gibt eine begründete Antwort.

 

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