131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 23

Ognuno ha il diritto di costituire un’associazione, di farne parte e di partecipare alle sue attività. Nessuno può esservi costretto.

Art. 23

Jede Person hat das Recht, Vereinigungen zu bilden, ihnen anzugehören und sich an deren Tätigkeiten zu beteiligen. Niemand darf dazu gezwungen werden.

 

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