131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 15

1 La libertà di coscienza e di credo è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e di forgiarsi convinzioni filosofiche, nonché di professarle individualmente o in comunità.

3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di appartenervi o di uscirne, e di seguire un insegnamento religioso.

4 Qualsiasi costrizione, qualsiasi abuso di potere e qualsiasi manipolazione sono vietati.

Art. 15

1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.

2 Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen.

3 Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten, ihr anzugehören oder sie zu verlassen, und religiösem Unterricht zu folgen.

4 Zwang, Machtmissbrauch und Manipulation sind verboten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.