131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 147

1 Il diritto vigente dev’essere adattato senza indugio alla presente Costituzione. Gli adattamenti devono entrare in vigore il più tardi il 1° gennaio 2009.

2 Nei campi in cui le norme della presente Costituzione richiedano disposizioni di applicazione, il diritto vigente rimane applicabile fino all’emanazione di tali disposizioni.

Art. 147

1 Die Rechtsordnung ist ohne Verzug an die vorliegende Verfassung anzupassen. Die entsprechenden Änderungen müssen spätestens am 1. Januar 2009 in Kraft treten.

2 Wo die vorliegende Verfassung Ausführungsbestimmungen erfordert, bleibt bis zu deren Erlass das bisherige Recht in Kraft.

 

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