131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 144

1 La revisione totale della Costituzione può essere chiesta dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare.

2 Se è chiesta la revisione totale, il Popolo decide:

a.
se essa debba avvenire;
b.
se essa debba essere affidata al Gran Consiglio o a una Costituente.

3 Se la revisione è affidata a una Costituente, questa è eletta per un quinquennio secondo le modalità previste per il Gran Consiglio. Non vi sono tuttavia incompatibilità.

4 Se il Popolo respinge il progetto di nuova Costituzione, l’organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. Se si tratta di una Costituente, i suoi poteri sono prorogati per due anni.

Art. 144

1 Die Totalrevision der Verfassung kann vom Grossen Rat oder durch Volksinitiative verlangt werden.

2 Wird die Totalrevision verlangt, entscheidet das Volk:

a.
ob sie durchzuführen ist;
b.
ob der Grosse Rat oder ein Verfassungsrat damit zu betrauen ist.

3 Wird ein Verfassungsrat mit der Durchführung betraut, so wird er im gleichen Verfahren wie der Grosse Rat für fünf Jahre gewählt. Es bestehen indessen keine Unvereinbarkeiten.

4 Lehnt das Volk den Entwurf ab, erarbeitet das mit der Revision betraute Organ einen zweiten. Wurde ein Verfassungsrat eingesetzt, so verlängern sich seine Befugnisse um zwei Jahre.

 

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