131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 138

1 Lo Stato e i Comuni riconoscono l’importanza della vita associativa; possono accordare un sostegno alle associazioni e delegare loro certi compiti.

2 Essi promuovono il volontariato.

Art. 138

1 Staat und Gemeinden anerkennen die Bedeutung des Vereinslebens; sie können Vereine unterstützen und ihnen Aufgaben übertragen.

2 Sie fördern die Freiwilligenarbeit.

 

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