131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 131

1 Possono essere membri delle autorità comunali le persone che hanno la cittadinanza attiva in materia comunale.

2 Ogni Comune ha un’Assemblea comunale o un Consiglio comunale, nonché un Municipio.

3 Gli articoli 85, 88 capoverso 1 e 90 si applicano per analogia ai Comuni.

Art. 131

1 Den Gemeindeorganen können alle in kommunalen Angelegenheiten Stimmberechtigten angehören.

2 Jede Gemeinde hat eine Gemeindeversammlung oder einen Generalrat sowie einen Gemeinderat.

3 Artikel 85, 88 Absatz 1 und 90 gelten sinngemäss für die Gemeinden.

 

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