131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 129

1 I Comuni sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

2 L’autonomia comunale è garantita nei limiti fissati dal diritto cantonale. Può essere invocata dalle associazioni intercomunali nel loro ambito di competenza.

Art. 129

1 Die Gemeinden sind öffentlich-rechtliche Körperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit.

2 Die Gemeindeautonomie ist in den Grenzen des kantonalen Rechts gewährleistet. Gemeindeverbände können sich in ihrem Zuständigkeitsbereich darauf berufen.

 

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