131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 113

1 Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il bilancio di previsione e il conto di Stato annuale.

2 Esso decide circa le spese, nonché circa gli acquisti e le alienazioni del demanio pubblico, nei limiti fissati dalla legge.

Art. 113

1 Der Staatsrat unterbreitet dem Grossen Rat den Voranschlag und die Jahresrechnung des Staates.

2 Er beschliesst über die Ausgaben sowie den Erwerb und die Veräusserung öffentlicher Güter in den vom Gesetz vorgesehenen Grenzen.

 

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