131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 11

1 Ogni essere umano ha diritto alla vita.

2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, segnatamente all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

Art. 11

1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben.

2 Jede Person hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit sowie Bewegungsfreiheit.

 

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