131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 109

1 Il Consiglio di Stato informa ogni anno il Gran Consiglio sulle sue attività e sull’avanzamento dei lavori di realizzazione del programma di legislatura. Lo fa parimenti ogni qual volta il Gran Consiglio glielo chieda.

2 I membri del Consiglio di Stato rispondono dinanzi al Gran Consiglio della loro gestione e degli atti delle persone sottoposte allo loro vigilanza.

3 La Cancelleria dello Stato, in collaborazione con la Segreteria del Gran Consiglio, assicura i rapporti tra il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio.

Art. 109

1 Der Staatsrat unterrichtet den Grossen Rat jährlich, und sooft dieser es verlangt, über seine Tätigkeiten und den Stand des Legislaturprogramms.

2 Die Mitglieder des Staatsrats sind dem Grossen Rat gegenüber verantwortlich für ihre Geschäftsführung und für die Handlungen der ihrer Aufsicht unterstehenden Personen.

3 Die Staatskanzlei gewährleistet in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat des Grossen Rates die Beziehungen zwischen dem Staatsrat und dem Grossen Rat.

 

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