131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 100

1 Il Gran Consiglio approva l’adesione del Cantone ai trattati intercantonali e internazionali.

2 Esso può delegare questa competenza al Consiglio di Stato per gli strumenti denunciabili a breve termine o di secondaria importanza.

3 Può invitare il Consiglio di Stato ad avviare negoziati per la conclusione di un trattato o a denunciare un trattato esistente.

Art. 100

1 Der Grosse Rat genehmigt den Beitritt des Kantons zu interkantonalen und internationalen Verträgen.

2 Er kann diese Kompetenz für kurzfristig kündbare Verträge und solche von untergeordneter Bedeutung dem Staatsrat übertragen.

3 Er kann dem Staatsrat beantragen, Vertragsverhandlungen aufzunehmen oder Verträge zu kündigen.

 

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