131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 76 Esclusione per parentela

1 Genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi, partner in unione domestica registrata, avi e abbiatici, cognati e cognate, nonché suoceri e suocere e loro generi e nuore non possono far parte della stessa autorità cantonale o comunale.54

2 Questa disposizione non si applica al Gran Consiglio e ai parlamenti comunali.55

54 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

55 Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 77 Ausstand

1 Mitglieder einer Behörde, die an einer Sache ein unmittelbares persönliches Interesse haben, müssen bei der Beschlussfassung in den Ausstand treten.

2 Weitergehende gesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten.

 

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