131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 59 Trattazione delle proposte per il memoriale

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2 Il Gran Consiglio pronuncia sull’ammissibilità giuridica delle proposte e decide circa la loro rilevanza. Sono rilevanti le proposte ammissibili che raccolgono almeno dieci voti.39

3 Il Gran Consiglio sottopone le proposte per il memoriale il più tardi alla seconda Landsgemeinde dopo la decisione relativa alla loro rilevanza.

4 Le proposte del Consiglio di Stato alla Landsgemeinde non sono oggetto di una decisione quanto alla loro rilevanza; tuttavia, quando il Gran Consiglio non entra in materia su una proposta del Consiglio di Stato o la respinge, la proposta decade.

38 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

39 Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 60 Petitionsrecht

1 Jedermann ist berechtigt, an Behörden Petitionen und Eingaben zu richten.

2 Die angesprochene Behörde hat sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu beantworten oder an die zuständige Stelle weiterzuleiten.

 

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