131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 53

1 Il preventivo espone i probabili proventi e gli introiti nonché le spese e le uscite autorizzate del periodo contabile.25

2 Il consuntivo espone tutti i proventi e gli introiti nonché le spese e le uscite e indica la situazione patrimoniale alla fine del periodo contabile.26

3 In materia contabile si applica il principio di pubblicità.

24 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

25 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

26 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Art. 54 Finanzierung

1 Die Behörden müssen bei der Vorbereitung von Erlassen und Beschlüssen in jedem Fall die finanziellen Auswirkungen beurteilen und, wenn erforderlich, zusätzliche Deckung schaffen.

2 Sie müssen die entsprechenden Angaben und Anträge in die Vorlagen aufnehmen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.