131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 46 Trasporti pubblici ed energia

1 Il Cantone e i Comuni promuovono i trasporti pubblici. Possono partecipare a imprese di trasporto o gestire imprese siffatte.

2 Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sufficiente e rispettoso dell’ambiente, nonché un consumo parsimonioso dell’energia. Possono partecipare a imprese di approvvigionamento energetico o gestire imprese siffatte.

Art. 47 Regalrechte

1 Dem Kanton stehen das Bergregal, das Salzregal, das Jagd- und das Fischereiregal zu.

2 Er regelt durch Gesetz die Gewinnung und Nutzung der Erdwärme.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.