131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 37 Compiti pubblici nel settore scolastico

1 L’intero settore delle scuole e della formazione sottostà alla vigilanza del Cantone.

2 I Comuni gestiscono la scuola di base.

3 In materia scolastica, il Cantone assume in particolare i compiti seguenti:

a.
gestisce une scuola cantonale;
b.
gestisce e promuove scuole professionali e corsi di aggiornamento;
c.18
promuove l’istruzione musicale extrascolastica.

4 Il Cantone può delegare certi compiti in materia di formazione professionale a imprese private, ad associazioni economiche e professionali o ad altre organizzazioni.

5 Esso agevola la formazione mediante borse di studio e provvedimenti sociali.

18 Accettata nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).

Art. 38 Kinderhorte

Der Kanton regelt die Führung der Kinderhorte.

17 Angenommen an der Landsgemeinde vom 3. Mai 2009, in Kraft seit 1. Aug. 2011. Gewährleistungsbeschluss vom 8. Juni 2010 (BBl 2010 4365 Art. 1 Ziff. 1, 2153).

 

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