131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 29 Assistenza sociale e tutele

1 L’assistenza sociale e le tutele sono di competenza del Cantone. I Comuni sostengono il Cantone nell’adempimento di questi compiti per quanto necessario per svolgerli in modo efficace e finanziariamente vantaggioso.12

2 La legge disciplina la vigilanza del Cantone sulle istituzioni di assistenza sociale, segnatamente sugli istituti di degenza.

11 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 3, I 1101).

12 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 30 Betreuung von Ausländern

Der Kanton und die Gemeinden sind bei der Eingliederung der Ausländer behilflich.

 

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