131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 26 Sicurezza sociale e benessere generale

1 Il Cantone e i Comuni promuovono la sicurezza sociale e il benessere generale.

2 L’aiuto sociale dello Stato deve rafforzare la responsabilità personale e l’autoaiuto.10

3 Il Cantone esercita la vigilanza sulle opere sociali nei limiti fissati dal diritto federale.

10 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 3, I 1101).

Art. 27 Sozialversicherung

Der Kanton und die Gemeinden können die Leistungen des Bundes für die soziale Sicherheit ergänzen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.