131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 2 Valenza dei diritti fondamentali

1 Qualsiasi potere statuale è limitato dai diritti fondamentali.

2 Nell’esercizio dei suoi diritti fondamentali ciascuno è tenuto a rispettare i diritti altrui.

3 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto per quanto previsto dalla Costituzione e in base alla legge. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

4 Nessuna ingerenza nella libertà può sospingersi oltre a quanto richiesto da uno scopo legittimo e da un interesse pubblico preponderante.

5 Nell’esercizio delle loro attribuzioni di diritto privato, il Cantone e i Comuni devono conformarsi al senso e allo spirito dei diritti fondamentali.

Art. 2 Geltung der Grundrechte

1 Alle Staatsgewalt ist durch die Grundrechte beschränkt.

2 Jedermann soll bei der Ausübung seiner Grundrechte die Rechte anderer achten.

3 Die Grundrechte können nur im Rahmen der Verfassung und aufgrund des Gesetzes eingeschränkt werden. Vorbehalten bleiben Fälle ernster, unmittelbarer und offensichtlicher Gefahr.

4 Kein Eingriff in die Freiheit darf weiter gehen, als es ein zulässiger Zweck und ein überwiegendes öffentliches Interesse erfordern.

5 In der Ausübung privatrechtlicher Befugnisse haben Kanton und Gemeinden Sinn und Geist der Grundrechte zu wahren.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.