131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 19 Irretroattività

Le normative con effetto retroattivo non possono imporre nuovi oneri al singolo.

Art. 19 Rückwirkungsverbot

Rückwirkende Erlasse dürfen dem einzelnen keine neuen Belastungen auferlegen.

 

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