131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 17 Principi dell’attività dello Stato

Qualsiasi attività dello Stato dev’essere conforme al diritto e proporzionata, nonché rispettare la buona fede.

Art. 17 Grundsätze des staatlichen Handelns

Jedes staatliche Handeln muss rechtmässig und verhältnismässig sein sowie Treu und Glauben achten.

 

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