131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 138 Condizioni

1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2 Una revisione costituzionale non dev’essere contraria al diritto federale né risultare inattuabile.

3 Ogni avente diritto di voto, nonché i Comuni e i loro Esecutivi hanno il diritto di presentare, a destinazione della Landsgemeinde, proposte per il memoriale volte alla revisione della presente Costituzione.

4 La proposta di revisione totale deve rivestire la forma di proposta generica.

Art. 139 Teilrevision

1 Eine Teilrevision kann eine einzelne Bestimmung oder einzelne, sachlich zusammenhängende Abschnitte der Verfassung betreffen.

2 Werden mehrere, sachlich verschiedene Materien zur Revision vorgeschlagen, so bildet jede Materie Gegenstand einer besondern Revision.

 

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