131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 131 Attribuzioni del corpo elettorale

1 Il corpo elettorale è in particolare competente per:

a.134
eleggere il presidente e i membri dell’Esecutivo comunale;
b.135
eleggere il presidente e i membri della Commissione della gestione o l’organo di revisione dei conti;
c.136
eleggere i membri delle altre autorità comunali e delle commissioni, nonché i pubblici dipendenti, eccetto che questa competenza sia delegata all’Esecutivo comunale;
d.
emanare il regolamento comunale;
e.
emanare le altre prescrizioni comunali, eccetto che questa competenza sia, per determinati affari, delegata all’Esecutivo comunale;
f.137
allestire il preventivo;
g.138
approvare i conti del Comune e i relativi rapporti della Commissione della gestione o dell’organo di revisione dei conti;
h.
decidere in materia di spese, nonché di acquisto, alienazione e aggravio di fondi, eccetto che il regolamento comunale conferisca questa competenza all’Esecutivo comunale;
i.
stabilire l’aliquota dell’imposta comunale nei limiti fissati dalla legislazione fiscale cantonale;
k.
decidere sull’aggregazione o sullo scioglimento del Comune e sulle modifiche di confini;
l.
decidere circa l’adesione a un consorzio, circa l’approvazione e la modifica della convenzione istitutiva e dello statuto del consorzio, nonché circa la conclusione di altre convenzioni;
m.
decidere su altri punti che gli sono sottoposti dall’Esecutivo comunale.

2 Nei Comuni in cui vi è un Parlamento comunale, il corpo elettorale è obbligatoriamente competente per:

a.
eleggere i membri del Parlamento comunale;
b.
eleggere il presidente e i membri dell’Esecutivo comunale;
c.
emanare il regolamento comunale;
d.
prendere le decisioni di cui al capoverso 1 lettera h, nei limiti fissati dal regolamento comunale, e le decisioni di cui al capoverso 1 lettere i, k e l.139

134 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

135 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

136 Accettata nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

137 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

138 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

139 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 4 mag. 2008. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 132 Dringliche Beschlussfassung

Ein in die Zuständigkeit der Stimmberechtigten fallender Beschluss der Gemeinde kann in dringlichen Fällen ausnahmsweise stillschweigend gefasst werden, wenn der einstimmig gefasste Beschluss der Vorsteherschaft oder der mit absoluter Mehrheit gefasste Beschluss des Gemeindeparlaments öffentlich kundgemacht wird und wenn danach nicht die vom Gesetz bezeichnete Anzahl Stimmberechtigte innert Frist verlangt, dass der Beschluss als Antrag an die nächste Gemeindeversammlung oder die nächste Urnenabstimmung gelangt.

137 Angenommen an der Landsgemeinde vom 4. Mai 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011. Gewährleistungsbeschluss vom 28. Mai 2009 (BBl 2009 4801 Art. 1 Ziff. 1, 1191).

 

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