131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 11 Libertà dell’istruzione e dell’insegnamento

La libertà dell’istruzione e dell’insegnamento è garantita nei limiti della legge e degli obiettivi della promozione pubblica della scuola e della formazione.

Art. 11 Unterrichts- und Lehrfreiheit

Die Unterrichts- und Lehrfreiheit ist in den Schranken des Gesetzes sowie der Ziele der öffentlichen Schul- und Bildungsförderung gewährleistet.

 

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