131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 101 Attribuzioni materiali

Incombe al Consiglio di Stato:

a.82
eseguire la Costituzione, le leggi, le ordinanze e i trattati, per quanto non ne siano competenti altri organi;
b.83
attuare le decisioni, i decreti e le sentenze di altre autorità cantonali, per quanto non ne siano competenti altri organi;
c.
dirigere e sorvegliare i servizi pubblici cantonali;
d.84
pronunciare sui ricorsi amministrativi, per quanto la legislazione lo preveda;
e.
curare le relazioni con le autorità della Confederazione, degli altri Cantoni o di altri Stati;
f.
pronunciarsi sui progetti delle autorità federali, per quanto, nel singolo caso, la competenza non sia conferita al Gran Consiglio;
g.
proporre ricorsi e azioni a nome del Cantone;
h.
pronunciare sulle domande di grazia, per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.

82 Accettata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

83 Accettata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

84 Accettata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 102 Grundlagen der Verwaltungstätigkeit

1 Die Verwaltung erfüllt ihre Aufgaben im Hinblick auf das Gemeinwohl und unter Beachtung der Rechtmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit.

2 Das Gesetz regelt die Grundzüge der Verwaltungsorganisation sowie das Verwaltungsverfahren und das Verwaltungsbeschwerdeverfahren.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.