131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

Art. 85

Il Comune politico sbriga, nei limiti fissati dalla legislazione, tutti gli affari locali che non siano affidati a un altro Comune.

Art. 85

Die politische Gemeinde regelt im Rahmen der Gesetzgebung alle örtlichen Angelegenheiten, die nicht einer andern Gemeinde übertragen sind.

 

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