131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

Art. 47

1 Gli atti possono essere consultati dai cittadini attivi che hanno diritto di voto nella pratica di cui si tratta.

2 Le deliberazioni del Gran Consiglio e dell’organo comunale rappresentativo del Popolo sono pubbliche, nei limiti fissati dalla legge.

3 La pubblicità delle udienze dei tribunali e delle deliberazioni delle Assemblee comunali è disciplinata dalla legge.

Art. 47

1 Die Akten können vom Aktivbürger, der für das betreffende Geschäft stimmberechtigt ist, eingesehen werden.

2 Die Beratungen des Landrates und der Volksvertretung in der Gemeinde sind im Rahmen der Gesetzgebung öffentlich.

3 Die Öffentlichkeit der Verhandlungen der Gerichte und der Gemeindeversammlung wird durch die Gesetzgebung umschrieben.

 

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