131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

Art. 29

Nell’adempimento dei loro compiti, il Cantone e i Comuni si adoperano per sostenere la famiglia in quanto fondamento della vita comunitaria.

Art. 29

In der Erfüllung ihrer Aufgaben sind Kanton und Gemeinden bestrebt, die Familie als Grundlage des Gemeinschaftslebens zu festigen.

 

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