131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

Art. 105

1 I Comuni di assistenza pubblica ancora esistenti sussistono fintanto che la legge non abbia introdotto un nuovo ordinamento in materia assistenziale.

2 Essi devono adempiere i loro compiti secondo le disposizioni della presente Costituzione; l’articolo 94 capoverso 3 della vecchia Costituzione rimane in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.

Art. 105

1 Die bisherigen Armengemeinden bleiben bestehen, bis durch das Gesetz eine andere Ordnung eingeführt wird.

2 Sie haben ihre Aufgaben nach den Bestimmungen dieser Verfassung zu erfüllen; Artikel 94 Absatz 3 der bisherigen Verfassung bleibt bis zum Erlass der neuen Gesetzgebung in Kraft.

 

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