131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

Art. 10

Il cittadino attivo può, nel Cantone e nel suo Comune di domicilio:

1.
partecipare alle votazioni ed elezioni;
2.
esercitare il diritto d’iniziativa e di referendum;
3.
essere eletto a membro di un’autorità o a un pubblico ufficio; la legislazione determina i casi in cui l’eleggibilità a funzionario è subordinata al possesso di un certificato di capacità o in cui la qualità di cittadino attivo non è richiesta.

Art. 10

Der Aktivbürger kann im Kanton und in seiner Wohnsitzgemeinde:

1.
an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen;
2.
vom Recht der Initiative und des Referendums Gebrauch machen;
3.
in eine Behörde oder in ein öffentliches Amt gewählt werden; die Gesetzgebung bestimmt, in welchen Fällen für die Wahlfähigkeit von Beamten ein Befähigungsausweis notwendig ist oder das Aktivbürgerrecht nicht vorliegen muss.
 

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