131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 91

1 Il Comune politico comprende tutti gli abitanti all’interno dei confini comunali.

2 Esso sbriga, nei limiti fissati dalla legislazione, tutti gli affari locali che non rientrino nelle competenze della Confederazione, del Cantone o di un altro genere di Comune.

Art. 91

1 Alle innerhalb der Gemeindegrenzen wohnhaften Personen bilden die Einwohnergemeinde.

2 Die Einwohnergemeinde regelt im Rahmen der Gesetzgebung alle örtlichen Angelegenheiten, die nicht in die Kompetenz des Bundes, des Kantons oder einer andern Gemeindeart fallen.

 

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