131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 83

1 I Comuni svolgono autonomamente tutti i compiti che loro incombono, nei limiti fissati dalla legislazione.

2 Il patrimonio dei Comuni dev’essere utilizzato appropriatamente e amministrato con cura.

Art. 83

1 Die Gemeinden regeln alle in ihren Bereich fallenden Aufgaben im Rahmen der Gesetzgebung selbständig.

2 Das Vermögen der Gemeinden ist zweckentsprechend zu verwenden und sorgfältig zu verwalten.

 

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