131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 29

Il Cantone e i Comuni promuovono mediante sussidi, nei limiti fissati dalla legislazione, la formazione e il perfezionamento nei campi professionale e scientifico.

Art. 29

Kanton und Gemeinden fördern im Rahmen der Gesetzgebung durch Beiträge die berufliche und wissenschaftliche Ausbildung und Weiterbildung.

 

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