131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 16

Le condizioni e la procedura per l’acquisto e la perdita della cittadinanza comunale e cantonale sono stabilite dalla legge.

Art. 16

Die Voraussetzungen und das Verfahren für den Erwerb und Verlust des Gemeinde- und Kantonsbürgerrechts werden durch Gesetz geregelt.

 

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